Di recente, ha fatto parlare la scelta del Governo di adottare il
greenpass anche in ambito lavorativo.
Infatti, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, il possesso del greenpass o certificazione verde è diventato obbligatorio per accedere al luogo di lavoro, pubblico e privato, destanto preoccupazioni sul versante della privacy dei lavoratori.
Se è vero che questa misura ha contribuito ad innalzare la percentuale di vaccinati fino a raggiungere l’80% della popolazione, è vero anche che ha creato malcontento in una parte del mondo politico e della popolazione non vaccinata e contraria all’obbligo vaccinale.
Ad aver introdotto questo nuovo obbligo è stato il decreto legge n. 127/2021, che ha disposto misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza tanto del lavoro pubblico quanto del lavoro privato, estendendo ulteriormente l’applicazione della certificazione verde.
Già con il decreto legge n. 105/2021, infatti, lavoratori e datori di lavoro hanno dovuto assistere ad un cambiamento nella gestione della vita aziendale: infatti, il decreto n. 105, pone sullo stesso piano i servizi di ristorazione e le mense aziendali, rendendo necessario il possesso del greenpass per accedere a queste ultime.
In quel caso, i sindacati erano intervenuti sostenendo come le mense aziendali fossero parte del luogo di lavoro, ritenendo irragionevole imporre un obbligo specifico di green pass per l’accesso a quei luoghi. Inoltre, la misura era stata gradualmente introdotta già in ospedale per medici e infermieri, poi a scuola e nelle università per il personale scolastico e universitario, in seguito anche per i lavoratori delle mense e gli addetti ai servizi di pulizie all’interno degli edifici scolastici e universitari e per il personale delle RSA.
In questo modo e da ultimo con il decreto n. 127, in pochi mesi, da aprile a ottobre, si è arrivati ad estendere la misura a tutti i dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato. Questo sovrapporsi di norme ha portato una serie di obblighi e di controlli relativi al green pass sul luogo di lavoro da approfondire in modo adeguato.
Greenpass cos’è
Per cominciare, la certificazione verde COVID 19 è una certificazione che dimostra l’avvenuta vaccinazione contro il virus con la somministrazione almeno della prima dose, la guarigione da un contagio nei sei mesi precedenti o la sottoposizione con esito negativo ad un test molecolare o ad un test antigenico.
In questo modo, imponendo il possesso della certificazione verde a tutti lavoratori, saranno ammessi sul luogo di lavoro solo coloro che siano in possesso dei requisiti per il suo rilascio.
Per quanto riguarda i soggetti che presentino specifiche condizioni cliniche documentate, invece, vi è l’esclusione o il differimento dell’obbligo vaccinale, ma anche questi soggetti potranno ottenere una certificazione, stavolta di esenzione vaccinale. Per questi ultimi soggetti, vi è una certificazione cartacea da mostrare, che sarà affiancata dalla medesima certificazione in forma di QR code, in modo da semplificare il controllo.
L’obbligo di munirsi e di esibire il green pass è previsto per i lavoratori del settore pubblico e privato, quindi per tutti quei soggetti che svolgano la propria attività di lavoro, formazione o volontariato a qualsiasi titolo, anche in forza di contratti di lavoro esterni. In quest’ultimo caso, infatti, i lavoratori esterni potranno essere soggetti anche ad un doppio controllo, prima da parte del proprio datore di lavoro e poi da parte del titolare dell’attività per il quale viene svolta l’attività, si faccia il caso, ad esempio, dei contratti di appalto.
Dunque, sia il datore di lavoro primario sia il datore di lavoro presso il quale viene prestata l’attività lavorativa esterna devono accertarsi che nei luoghi di lavoro sottoposti al proprio controllo sia rispettata la normativa relativa al green pass.
Lo scopo dell’obbligatorietà del green pass sul posto di lavoro è la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Greenpass: obblighi dell’azienda e del datore di lavoro
Lo scopo del greenpass è quello di far lavorare tutti in maggiore sicurezza e di mettere la salute al primo posto, anche se questo nuovo obbligo impone oneri importanti al datore di lavoro. I due principali oneri inderogabili che gravano su azienda e datore di lavoro fino al 31 dicembre 2021 sono:
- l’adozione delle misure tecniche e organizzative per eseguire i controlli in ingresso;
- la delega formale del controllo del green pass ad incaricati specifici, prima dell’ingresso sul luogo di lavoro.
In caso di mancato controllo, i datori di lavoro rischiano una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 1000 euro. Tuttavia, vanno esenti da sanzione quei datori di lavoro che dimostrino di aver svolto i controlli nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, anche nel caso in cui le autorità abbiano riscontrato la presenza di lavoratori privi di green pass sul posto di lavoro.
Per quanto riguarda l’accesso degli utenti ad un ufficio pubblico, non è necessario il possesso del green pass, in quanto questo deve essere richiesto solo per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Al contrario, l’obbligo di controllare la certificazione è imposto anche nei confronti di visitatori esterni all’azienda non utenti, che vi si rechino per svolgere attività a qualunque altro titolo, come riunioni,
congressi o meeting.
Greenpass: obblighi del lavoratore
Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, il possesso e l’esibizione della certificazione verde sono obbligatori per chiunque svolga un’attività lavorativa, che sia pubblica o privata, per accedere al luogo di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore comunichi di non avere il green pass o nel caso in cui il lavoratore ne risulti sprovvisto al momento del controllo in fase di accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione.
Il decreto esclude la possibilità di provvedimenti disciplinari e di sospensione dall’attività lavorativa e il lavoratore ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, è da segnalare che si perde il diritto alla retribuzione e ad altri compensi ed emolumenti.
Se il lavoratore presta la propria attività in un’azienda con meno di 15 dipendenti, viene sospeso dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e il datore di lavoro potrà provvedere alla sua sostituzione. Se, invece, il lavoratore abbia eluso i controlli e sia stato poi trovato sprovvisto di certificazione, vengono applicate sanzioni più severe, che vanno dai 600 ai 1500 euro.
Anche in questo caso, si tratta pur sempre di sanzioni amministrative, non penali, che vengono comminate dal Prefetto su segnalazione del datore di lavoro o del soggetto incaricato al controllo.
Le sanzioni penali, invece, sono applicate solo in caso di falsificazione del green pass.
Greenpass: utilizzo dei dati da parte dell’azienda
Per calmare gli animi in materia di privacy, date le polemiche suscitate dall’obbligo di esibire una certificazione relativa alla sfera della salute del singolo lavoratore, è intervenuto il Garante della Privacy. Quest’ultimo ha espresso parere favorevole sull’ultimo DPCM, che ha introdotto nuove modalità di verifica della certificazione verde sui luoghi di lavoro pubblici e privati.
Nello specifico, è stato previsto che la verifica del possesso del green pass possa avvenire anche attraverso modalità alternative rispetto all’app VerificaC19.
Infatti, si prevede la possibilità di utilizzare un pacchetto di sviluppo per applicazioni, SDK, rilasciato con licenza open source proprio dal Ministero della salute, il quale va integrato all’interno dei sistemi di controllo degli accessi.
Inoltre, il Garante ha specificato che il controllo possa avvenire sia in modalità manuale, attraverso un incaricato addetto, che in modalità elettronica, attraverso applicazione, ma che in ogni caso non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure che scaturiscono dal mancato possesso del green pass.
Viene specificato ulteriormente che il sistema con cui si procede alla verifica della certificazione non deve conservare i codici QR della stessa né deve utilizzare le informazioni ottenute per estrarle, registrarle o tantomeno per trattarle ad altri fini che non siano quelli specifici di controllo in accesso.
Ulteriori approfondimenti sul controllo dei dipendenti a questo link.